DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1
I presenti Termini e Condizioni Generali (di seguito, "Termini") regolano il rapporto commerciale tra ALPHA LUXE GROUP doo (di seguito, "Mediatore") e una persona fisica o giuridica (di seguito, "Cliente") che stipula un accordo di mediazione scritto con il Mediatore. I Termini costituiscono parte integrante del contratto di mediazione tra il Mediatore e il Cliente. Il Cliente riconosce e accetta questi Termini completando integralmente l'accordo di mediazione.
CONCETTI E LORO SIGNIFICATO
Articolo 2
OFFERTA
Articolo 3
L'offerta del Mediatore si basa sulle informazioni ricevute per iscritto e oralmente dal Cliente. Il cliente dovrebbe essere consapevole della possibilità di errori nella descrizione e nel prezzo dell'immobile e della possibilità che l'immobile pubblicizzato sia già stato venduto, affittato o ritirato dalla vendita da parte del proprietario. Il Mediatore non è responsabile per errori nella descrizione o nel prezzo dell'immobile o per qualsiasi problema relativo al ritiro del proprietario dalla transazione. Le offerte e le comunicazioni devono essere mantenute riservate dal Cliente e divulgate a terzi solo con l'approvazione scritta del Mediatore. Se il destinatario dell'offerta del Mediatore è già a conoscenza dell'immobile offerto, deve informare immediatamente il Mediatore per iscritto via email o posta raccomandata.
ACCORDO DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE
Articolo 4
L'Accordo di Mediazione Immobiliare (di seguito: Accordo) riguarda il trasferimento o la costituzione di specifici diritti su immobili e/o beni collegati agli immobili. Il Broker, agendo come mediatore, è responsabile per la ricerca e la messa in contatto con terzi per negoziare e concludere la transazione legale per conto del Cliente. Il Cliente è tenuto a pagare al Broker una commissione di mediazione (di seguito: Commissione) se la transazione legale viene completata. Ciò include la conclusione di un pre-contratto con il quale le parti contraenti concordano di stipulare un contratto centrale. L'accordo è redatto per iscritto per un periodo specifico. Se le parti contraenti hanno opinioni divergenti sul termine dell'accordo, l'Accordo termina dopo 12 mesi dalla data dell'accordo e può essere prorogato più volte di comune accordo.
MEDIAZIONE ESCLUSIVA - ACCORDO ESCLUSIVO
Articolo 5
L'Accordo di Mediazione Esclusiva obbliga il Cliente a non assumere alcun altro mediatore per il lavoro mediato. Supponendo che il Cliente concluda una transazione legale al di fuori del Mediatore durante l'Accordo di Mediazione Esclusiva, per il quale al Mediatore è stato dato un incarico di mediazione. In tal caso, il Cliente deve pagare al Mediatore una Commissione di Mediazione e eventuali costi aggiuntivi sostenuti durante la mediazione. Il Mediatore deve informare il Cliente delle conseguenze legali della clausola di esclusività prima di concludere il contratto di mediazione esclusiva. Un contratto per la mediazione esclusiva concluso per un certo periodo termina quando il contratto per cui è stata mediata è completato o quando scade il periodo concordato. Se l'Accordo di Mediazione Esclusiva viene terminato per motivi specificati nel paragrafo precedente, il Cliente deve rimborsare al Broker i costi concordati separatamente sostenuti. Supponendo che il Cliente concluda una transazione legale entro 12 mesi dall'Accordo di Mediazione Esclusiva a causa delle azioni del Mediatore. In tal caso, il Cliente deve pagare al Mediatore la commissione completa, a meno che diversamente concordato.
RECESSO DALL'ACCORDO DI AGENZIA
Articolo 6
Un contratto di mediazione concluso per un periodo definito terminerà allo scadere del termine concordato se l'accordo che era oggetto della mediazione non è stato completato entro quel periodo o se una delle parti rescinde il contratto secondo le disposizioni dell'accordo di mediazione. Se al Cliente è richiesto di pagare i costi sostenuti dal Broker e ciò è stato espressamente concordato, allora il Cliente deve rimborsare al Broker questi costi. La parte ordinante può annullare la mediazione se la revoca non è contraria al principio della buona fede. La procedura di annullamento dell'ordine non dovrebbe essere utilizzata per privare il mediatore della compensazione o danneggiare consapevolmente i suoi diritti. Supponendo che durante il termine dell'accordo di mediazione o entro 12 mesi dalla sua terminazione, il Cliente stipuli una transazione legale con un Terzo che gli è stato presentato dal Mediatore o da un altro Mediatore. In tal caso, il Cliente sarà considerato aver agito contro il principio della buona fede e dovrà saldare la Commissione di Mediazione.
OBBLIGHI DEL MEDIATORE
Articolo 7
Nella mediazione per la conclusione di un accordo di vendita, affitto o locazione di immobili, il mediatore è obbligato a svolgere le seguenti azioni in particolare: fornire documentazione che dimostri la proprietà o altri diritti assoluti sull'immobile in questione, eseguire azioni necessarie per presentare l'immobile sul mercato, pubblicizzare adeguatamente l'immobile, e svolgere tutte le altre attività concordate nell'accordo di mediazione che superano la normale presentazione. Il mediatore ha diritto a costi speciali, pre-determinati. Devono consentire la visione dell'immobile e mediare nelle trattative per cercare di concludere un contratto strettamente correlato all'immobile per il quale stanno mediando, in relazione a tale immobile, o con l'attività per la quale stanno mediando. Se l'oggetto del contratto è un terreno, devono verificare lo scopo del terreno secondo le normative sulla pianificazione territoriale relative a tale terreno. Devono informare il Cliente su tutte le circostanze rilevanti a loro note, o che dovrebbero conoscere, e familiarizzare il Cliente con le disposizioni della Legge sulla Prevenzione del Riciclaggio di Denaro e del Finanziamento del Terrorismo (OG 108/17, 39/19).
Dopo aver concluso il contratto di vendita e con il Cliente dell'acquirente di immobili, se lo stesso esprime interesse e senza diritto a ulteriore compensazione, il Broker si impegna a svolgere una o più delle seguenti azioni:
OBBLIGHI DEL CLIENTE
Articolo 8
Stipulando un Contratto di Mediazione Immobiliare con l'Intermediario, il Cliente si impegna a fornire documentazione che dimostri il rispetto degli impegni verso terzi e a registrare qualsiasi onere non registrato sulla proprietà oggetto del contratto. Il Cliente deve anche fornire all'Intermediario un Attestato di Prestazione Energetica (APE) per l'immobile, e comunicare se l'immobile è bene coniugale. È inoltre necessario che il Cliente fornisca all'Intermediario e a qualsiasi terza parte interessata tutte le informazioni rilevanti sull'immobile, inclusi la descrizione e il prezzo. Qualsiasi variazione riguardante la proprietà o l'operazione per la quale è stato autorizzato il mediatore deve essere comunicata per iscritto. Alla conclusione dell'operazione, il Cliente è tenuto a corrispondere le spese di mediazione.
TARIFFA DI INTERMEDIAZIONE
Articolo 9
La tariffa di intermediazione è determinata dall'accordo e può essere una percentuale sul prezzo di acquisto dell'immobile o un importo fisso. Per contratti di locazione o affitto, la commissione è calcolata sulla base del canone mensile. La tariffa concordata include tutte le azioni di cui all'Articolo 7 delle Condizioni Generali. Se l'Intermediario svolge attività aggiuntive su richiesta del Cliente non coperte dall'Articolo 7, la tariffa oraria è di 50 €.
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 10
Questo accordo è regolato dalla Legge sulla Mediazione Immobiliare, dal Codice Civile e da altre normative applicabili. Qualsiasi modifica o integrazione a queste Condizioni Generali è valida solo se accettata per iscritto dall'Intermediario.
LISTINO PREZZI DI ALPHA LUXE GROUP D.O.O.
Questo listino prezzi è soggetto alla Legge sulla Mediazione Immobiliare e ad altre normative applicabili.
Per la locazione e l'affitto, la commissione è addebitata sia al locatore che all'inquilino, e la percentuale è basata sul canone mensile:
L'IVA è applicata a tutte le tariffe.
Nome Azienda: ALPHA LUXE GROUP d.o.o. za usluge
Sede Legale: Mate Vlašića 17, Poreč
Registrata presso il Tribunale Commerciale di Pazin, capitale sociale HRK 20.000,00, interamente versato.
MBS: 130092679, OIB: 69925939724
Conti Correnti: IBAN HR27 2340 0091 1110 03017, aperto con Privredna Banka Zagreb dd, BIC/SWIFT: PBZGHR2X.
Membri del Consiglio di Amministrazione: Robert Budimir, Direttore (rappresenta la Società in modo indipendente e individuale).
Questi prezzi sono soggetti alla Legge sulla Mediazione Immobiliare e ad altre normative legali applicabili.